Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI – Sez. A) PEZZIMENTI NATALE CARMELO, recapiti natale.pezzimenti@assilife.com natale.pezzimenti@pec.it, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000140117 in data 26 Marzo 2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSILIFE S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000742679 in data 03 Gennaio 2024.
COLLABORATORI DEGLI AGENTI
(Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E)
Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass www.ivass.it https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home
Informazioni Distributore Assicurativo:
Sede legale e Operativa: 20900 MONZA (Mb) via Bartolomeo Zucchi, 16
Partita Iva IT13278260966 N°REA MB 2714197
Recapiti telefonici: T 039 9467954 mail info@assilife.com pec assilifesrl@pec.it
Sito Internet Istituzionale www.assilife.com qui trovi link a tutti gli altri siti
SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
L’Intermediario agisce in nome e per conto delle Imprese di Assicurazione di seguito elencate:
SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
L’intermediario dichiara che:
SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall’impresa per cui è svolta l’attività.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
c. i premi pagati all’iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all’impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa stessa con l’intermediario, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.